Incidenti Stradali – Dinamiche e attribuzione delle responsabilità

La colpa non è solo di una parte, lo prevede il nostro ordinamento.

Uno dei pochi casi di responsabilità piena è il classico tamponamento, per il conducente del veicolo che tampona infatti la violazione è l’inosservanza della distanza di sicurezza, mentre nulla può essere ragionevolmente contestato al conducente che ha subito lo scontro.


In tutti gli altri innumerevoli casi di incidenti fra due veicoli, la responsabilità iniziale va posta al 50% fra i due conducenti. Si avete letto bene, ed è ciò che prevede la legge. L’art. 2054, 2° comma del c.c. recita testualmente ” Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. E badate bene che può non essere sufficiente la violazione altrui, in quanto il 1° comma dello stesso art. 2054 C.C. prevede che “il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.

Ciò comporta che il conducente favorito deve comunque attivarsi per evitare e attenuare il danno, anche in presenza di scorrettezze altrui. 


Come è mia abitudine descrivo ora un caso concreto da me gestito, per darvi un saggio e riportare nella pratica quanto sopra detto. Un mio cliente diversi anni fa mi aveva contattato per un sinistro stradale per il quale il suo assicuratore gli aveva detto che non si poteva fare nulla in quanto, a suo dire, era l’unico responsabile. Dopo avermi spiegato la dinamica esatta e aver visionato il luogo, gli riferii che un concorso di colpa poteva essere contestato alla controparte. Dopo aver ricevuto quindi il mandato dallo stesso, inviai la solita raccomandata di richiesta danni, subito respinta dalla compagnia assicurativa. Visto che si profilava un contenzioso giudiziario difficile, per smussare i rischi di addebito delle spese di lite in caso di perdita, incaricai un partner esperto in materia per effettuare una perizia cinematica ricostruttiva.
Questa la dinamica: il mio assistito fermo allo stop ( incrocio via antica Regina con S.S. 340 Dir, del comune di Domaso) per immettersi sulla statale per svoltare a sinistra. Dopo aver verificato che non
sopraggiungessero veicoli ne a destra ne a sinistra (visuale a sinistra limitata da ampia curva), si immetteva sulla S.S. e, dopo aver raggiunto con il proprio veicolo i 2/3 della carreggiata opposta, veniva colpito sul posteriore sinistro dal veicolo che sopraggiungeva da sinistra. L’impatto provocò la rotazione di 180 gradi del veicolo del mio assistito che finì la corsa contro un mezzo in sosta e subendo ingenti danni, tanto da dover rottamare il mezzo quasi nuovo, e riportando delle lesioni non gravi. La perizia ricostruttiva, fatta
molto bene e accompagna da rilievi fotografici, dimostrava con chiarezza come il veicolo favorito, qualora avesse rispettato il limite di velocità di 50 km/h ivi esistente, non avrebbe potuto impattare con il posteriore del veicolo che si era immesso dallo stop, in quanto quest’ultimo avrebbe avuto quei due o tre secondi a
disposizione per terminare la manovra di immissione. Tale perizia, fu accettata dal Giudice come mezzo di prova unitamente a quella per testi. Quando il Giudice di Pace di Menaggio emise la sentenza attribuendo la totale responsabilità del sinistro alla controparte (sposando evidentemente  a pieno la nostra ricostruzione) e
riconoscendo al mio assistito il 100% del risarcimento, fummo talmente sorpresi che per un attimo ci venne voglia di abbracciare il Giudice.


Da questo caso particolare ma comunque concreto e pratico, si capisce l’ importanza della corretta ricostruzione dell’evento, ogni sinistro va pertanto analizzato accuratamente nella sua dinamica per
poter ripartire in modo preciso e puntale le responsabilità.  Superficiali letture possono portare a
valutazioni non corrette,  come in questo caso nel  parere sbagliato rilasciato inizialmente dall’assicuratore. 


 il consulente Giuseppe Mantese

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