Davide contro Golia

Dalla lettura dell mia pubblicazione, “nascita del danno biologico e passaggio al sistema bipolare” (presente sul mio sito alla pagina giurisprudenza e tabelle risarcitorie), si intuisce come  lo scrivente abbia affrontato e vissuto in prima persona, come operatore del settore e non solo, la annosa questione della riparazione del danno da lesioni personali attraverso l’indennizzo o il ristoro economico. Unico modo tra l’altro per riparare in qualche misura al torto subito per colpa  di un terzo (fermo restando che nessuna somma di denaro potrà mai ripagare e ripristinare il proprio benessere e la propria integrità psico fisica).

Ciò che invece non può essere rilevato da quella  lettura, sono le battaglie che il sottoscritto in proprio, e unitamente alla propria associazione di categoria, l’ A.N.E.I.S (associazione nazionale esperti di infortunistica stradale), ha condotto negli anni per combattere lo strapotere delle grandi e potenti compagnie di assicurazione. Da un lato quindi le imprese assicuratrici che legittimamente tendono a consolidare i loro utili spingendo per l’emanazione di leggi che contengano al loro interno norme sempre più restringenti degli importi risarcitori, e dall’altra lo scrivente e chi, come il sottoscritto, lotta in difesa dei danneggiati ma con mezzi e poteri infinitamente più piccoli (Davide contro Golia appunto). Ma passiamo al concreto e vediamo quali sono state in passato queste battaglie e quali sono aperte tutt’ora.

Una delle più importanti, che purtroppo è stata vinta dalle imprese assicuratrici, è stata quella contro l’emanazione della riforma della R.C.A (responsabilità civile automobilistica), e cioè il decreto legislativo 7 settembre 2005 n.209, denominato Codice delle Assicurazioni.

E’ ancora vivo il ricordo della manifestazione di protesta organizzata a Roma a cui ho partecipato con presidio a palazzo Chigi (una nostra delegazione dell’A.N.E.I.S.  è stata anche ricevuta dalla presidenza del consiglio ma l’incontro non ha portato il risultato sperato). Nello specifico è stata introdotta nel suddetto decreto, una tabella risarcitoria per le lesioni personali che vanno dal 1%  sino al 9% denominata  “tabella delle lesioni di lieve entità”.  Di lieve in questa tabella ci sono solo gli importi del risarcimento dimezzati rispetto alla giurisprudenza precedente. Per fare qualche esempio,  una frattura di tibia che mediamente può guarire con postumi permanenti anche al di sotto del 10%, oppure la perdita anatomica di un dito, anch’essa compresa nella famigerata tabella delle “lesioni di lieve entità, capite bene come in realtà stiamo parlando di lesioni gravi che vengono invece risarcite con importi irrisori.  La tabella del Tribunale di Milano, oramai adottata dai Tribunali di tutta Italia e presa come riferimento a livello nazionale per le liquidazioni dei danni, è stata studiata e poi emanata da giuristi che hanno fatto un eccellente lavoro di ricerca statistica. Prevede risarcimenti equi  suddivisi per fasce di età e gradi di menomazione, con incrementi automatici in funzione del grado invalidante e decrescenti in base alla maggiore età  del leso. La tabella del Tribunale di Milano, che comprende tutte le menomazioni a partire da 1% sino al 100% e  che, a detta di tutti, è definita come il miglior sistema risarcitorio per metodologia  ed equità, guarda caso che gli unici a cui non piaceva erano gli assicuratori. Infatti, l’unico modo per incrementare i lori profitti,  non potendo aumentare i costi delle polizze  in quanto già elevati,  era quello di abbassare gli importi risarcitori. E purtroppo ci sono riuscite spingendo ed ottenendo l’approvazione e l’inserimento nel decreto 209 del 2005 della tabella da  loro  voluta. Qualche lettore più attento avrà anche notato che la tabella delle lesioni di lieve entità, rispetto a quella del Tribunale di Milano, oltre ad avere gli importi dimezzati, è mancante anche del danno morale. Con abilità da strateghi sono riusciti a convincere il legislatore  non solo a far approvare la riduttiva tabella, ma a fare in modo che sparisse anche la voce relativa al danno morale. Infatti, mentre la tabella del Tribunale di Milano prevede in modo automatico l’assegnazione del danno morale con una percentuale fissa rispetto al danno biologico (oltre all’ulteriore aumento personalizzato sino al 50%  come danno esistenziale che va comunque, quest’ultimo, provato), invece nella tabella voluta dalle compagnie assicurative il danno morale scompare abilmente e viene solo citato nei meandri del C.d.A, con la possibilità di ottenimento solo se rigorosamente provato. La terminologia usata da queste menti fini è stato “va provato con allegazione.” Come se il patema d’animo e le sofferenze umane si potessero  in qualche modo “allegare”. Il risultato, chiaramente voluto, è quello che per poter ottenere il danno morale nelle cosi dette micro lesioni, bisogna necessariamente ricorrere in Giudizio, perchè non vi è altro modo per dimostrarlo se non la prova per testi. Naturalmente quasi nessun danneggiato promuove un processo dagli esiti non sicuri per l’ottenimento di una modesta somma di denaro, a fronte di spese di giudizio considerevoli. E questa è la scommessa, vinta, su cui hanno puntato  le imprese assicurative. 

Un’altra battaglia, questa volta vinta dalle fila dei sostenitori dei danneggiati, è stata quella contro la emanazione della tabella unica nazionale delle macro lesioni. Infatti, dopo qualche hanno dall’approvazione della tabella delle lesioni di lieve entità, le imprese assicurative, sempre più avide di provvigioni, avevano proposto al legislatore un’ulteriore tabella delle macro lesioni che andava dal 10% di invalidità sino al 100%, per chiudere il cerchio e spazzare via una volta per tutte la Tabella del Tribunale di Milano, e aumentare ancora una volta i loro guadagni. In quella occasione però, memori della dolorosa sconfitta per l’approvazione della tabella delle lesioni di lieve entità,  unimmo le forze coinvolgendo tutte le associazioni in difesa dei consumatori. Vennero spedite migliaia di petizioni  via e-mail e fax alla Presidenza del Consiglio, a Camera e Senato. Grazie alla sensibilità di alcuni Senatori e grazie soprattutto all’allora presidente della Repubblica che non  firmò il decreto legge rispedendolo al mittente in quanto ritenuto incostituzionale e, invitando il Governo a coinvolgere (vista la delicata materia) il parlamento per promuovere semmai una legge e diffidando il Governo dall’utilizzo dello statuto del Decreto Legge per materie simili. Si riusci cosi a stoppare l’ennesimo tentativo delle compagnie assicurative di ridurre ulteriormente i risarcimenti da lesioni alla persona.

Le occasioni per sferrare i colpi e ottenere vantaggi purtroppo ci sono sempre per chi ha nel proprio libro paga grandi lobbisti, e cosi le imprese assicuratrici hanno messo a segno un altro risultato intrufolandosi nel percorso di emanazione del Decreto Legge nr. 158 del 2012, denominato “Decreto Balduzzi” dal nome del  Ministro della Salute all’epoca del Governo “Monti”. La manina magica ha fatto si che, all’insaputa di tutti, venisse inserito un comma dedicato al risarcimento da responsabilità medica ove si prevedeva che, per il risarcimento delle lesioni da 1% sino al 9% venisse utilizzata la famosa tabella (tanto cara alle assicurazioni) delle lesioni di lieve entità già utilizzata nel risarcimento dei danni da circolazione stradale introdotta nella suddetta  riforma della responsabilità civile automobilistica. Con la pubblicazione in gazzetta ufficiale del Decreto Balduzzi nulla si è potuto fare per cambiare lo status quo, e cosi i danneggiati si sono ritrovati a dover subire l’ennesimo schiaffo da parte delle imprese assicurative.

Un’altra battaglia appena iniziata (ottobre 2020) che sto conducendo personalmente, è quella contro una primaria impresa assicuratrice italiana, per clausole vessatorie contenute nella loro garanzia “infortuni del conducente” collegata alla polizza della R.C.A. Nello specifico è stato contestato il riferimento, nel prodotto assicurativo in questione, alla tabella privilegiata INAIL salvo poi di fatto annullarne il suo utilizzo con un semplice quanto geniale richiamo a tabelle di successiva emanazione.  In questo modo, mettendo in bella vista l’utilizzo della “Tabella privilegiata INAIL con il chiaro intento di rendere il loro prodotto più appetibile, di fatto poi possono indennizzare il sinistro applicando una diversa tabella a loro più vantaggiosa.  Tale pratica scorretta, che costituisce  a mio avviso clausola vessatoria,  è stata dal sottoscritto segnalata ai vertici dirigenziali dell’impresa assicuratrice in questione. Dubito tuttavia che provvederanno spontaneamente a correggere il loro contratto e a renderlo più trasparente. Quasi sicuramente bisognerà procedere con azioni più incisive, come ad esempio la segnalazione al Garante per la trasparenza affinché gli venga diffidato ufficialmente a farlo. Naturalmente provvederò ad aggiornare i lettori sull’esito di questa ennesima iniziativa. Ne approfitto per ringraziare pubblicamente gli avvocati miei partners che, condividendo le iniziative, mettono a disposizione  il loro operato affiancandosi nelle mie battaglie promuovendo i contenziosi  senza tornaconti personali.. Tra i tanti ringrazio l’avvocato Dario Mastria del foro di Milano e l’avvocato Davide Monteleone del foro di Como. Mi sia consentito, parlando di ringraziamenti, di estenderli agli ottimi medici legali che tutti i giorni periziano con professionalità i miei assistiti, fra tutti spiccano la Dott.ssa Elena Invernizzi di Pavia e il Prof. Franco Zuppichini di Verona. Infine un ringraziamento di cuore ai miei ottimi e fidati collaboratori, Ottavio Miano, Cosimo Patisso, Stefania Polito, Anna Presti, Mattia Mantese, Annaleda Manelli, Claudia Digirolamo e Antonio Scalera, oltre a tutto il personale amministrativo.

Il consulente Giuseppe Mantese

  Patrocinatore Stragiudiziale